Registro delle Unioni Civili

Ultima modifica 5 gennaio 2021

Scheda del servizio


Cos'è

E’ il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ed è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nei Registri dello stato civile.

Cos'è utile sapere

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.


Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Requisiti

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
e) la minore età di entrambe le parti.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile)

Come fare

Le parti interessate devono presentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione di richiesta di unione civile debitamente compilata e firmata. (modulo in allegato).
Successivamente sarà compilato e firmato l’atto di richiesta formale della costituzione dell’unione civile.
L’ufficiale dello Stato Civile inviterà le parti a ripresentarsi davanti allo stesso per la dichiarazione di costituzione dell’unione civile, in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno 15 giorni, durante i quali l’Ufficiale dello Stato civile svolgerà l’attività istruttoria necessaria alla costituzione dell’unione civile.
Nella data fissata l’unione civile si costituisce mediante dichiarazione congiunta delle parti di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali
Il cognome
Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro, le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso

In quanto tempo

non meno di 15 giorni dal giorno dalla firma davanti all’Ufficiale dello Stato Civile della richiesta formale di costituzione dell’unione civile

Quanto costa

E’ gratuito.


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