Domande e risposte separazione

Ultima modifica 4 gennaio 2021

Scheda del servizio


Cos'è

E’ l’accordo consensuale di separazione personale o di divorzio raggiunto tra i coniugi e concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune di matrimonio.

Cos'è utile sapere

L’accordo di separazione personale o di divorzio consensuale concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio.

Requisiti

L’accordo di separazione personale o di divorzio potrà essere raggiunto e concluso dai coniugi solo quando:

1) non vi siano figli minori
2) non vi siano figli portatori di handicap grave
3) non vi siano figli economicamente non autosufficienti;
4) l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Restano fermi i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, ai sensi dell’art. 3 della Legge 898/1970, ossia dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Come fare

I coniugi devono presentarsi personalmente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile al fine di rendere la dichiarazione di volersi separare o di voler divorziare.
Contestualmente ed a tal fine ciascun coniuge deve dichiarare anche l’assenza di figli ricadenti nei requisiti suindicati di cui ai punti 1, 2 e 3.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, l’Ufficiale di Stato Civile inviterà i coniugi, non prima di 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, a comparire nuovamente di fronte a sé per la conferma dell’accordo con l’avviso che la mancata comparizione dei coniugi all’invito dell’Ufficiale dello Stato Civile determina la mancata conferma dell’accordo e quindi la decadenza di tutto il procedimento.

In quanto tempo

non meno di 30 giorni dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

Quanto costa

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto previsto di Euro 16,00.


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