Assegno di maternità

Ultima modifica 20 febbraio 2021

Scheda del servizio


Cos'è

Assegno per chi non gode della maternità obbligatoria (casalinga o disoccupata).

Cos'è utile sapere

L'art.66 della L. 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni garantisce alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, un assegno di maternità qualora non usufruiscano di quanto previsto per la maternità obbligatoria (casalinghe e disoccupate).

La normativa di riferimento è la seguente:
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 66 e successive modificazioni
Decreto Ministeriale n. 337 del 25.05.2001


Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000
Decreto Legislativo n. 109 del 31.03.1998 e provvedimenti attuativi (ISEE)

Requisiti

L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art.74 della legge del 23 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 338,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 16.954,95

Come fare

Domanda da parte della madre su modulo prestampato entro 6 mesi dalla data del parto, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Documentazione da allegare:
Attestazione ISEE in corso di validità
Copia documento di identità
Eventuale carta di soggiorno

In quanto tempo

L'assegno viene erogato in unica soluzione.
E' possibile, in caso di nascita dal terzo figlio in poi, presentare anche la domanda per l'Assegno per il Nucleo Familiare Numeroso

 


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13-07-2021
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Assegno maternità
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